EBITDA negativo o basso: cosa significa per l'impresa
Perché un valore ottimale dell'EBITDA non esiste, cosa segnala un EBITDA negativo e quali norme del Codice della crisi e del codice civile entrano in gioco.
Alessandro Di Lonardo10 min di lettura
Un valore ottimale dell'EBITDA, valido per ogni impresa, non esiste: né il Codice della crisi né il codice civile fissano una soglia, e il CNDCEC legge l'EBITDA in rapporto ai ricavi e al loro ordine di grandezza. Un EBITDA negativo invece ha un significato preciso: il valore della produzione non copre i costi operativi, e il risultato operativo (A − B) è negativo per costruzione.
Questa guida commenta il testo vigente su Normattiva al 29 ottobre 2026; per gli artt. 2 e 3 del Codice della crisi è la versione in vigore dal 28 settembre 2024, dopo il correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136).
Esiste un valore ottimale dell'EBITDA?
No, e la ragione è normativa prima che economica. L'EBITDA, ricorda il documento di ricerca del CNDCEC del marzo 2024, «non è statuito da alcuno standard setter (né internazionale, né tantomeno italiano)» (CNDCEC, pag. 3 (si apre in una nuova scheda)): se manca perfino una definizione ufficiale, manca a maggior ragione una soglia ufficiale.
Il Codice della crisi va nella stessa direzione. L'art. 3, comma 3, lettera a), CCII (si apre in una nuova scheda) chiede agli assetti di rilevare gli squilibri patrimoniali o economico-finanziari «rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore». È un criterio di lettura, non un numero. Le uniche soglie numeriche dello stesso articolo, al comma 4, riguardano i debiti scaduti, non la marginalità.
Le percentuali di EBITDA margin che circolano in rete come «buone» od «ottime» non vengono da nessuna di queste fonti: davanti al cliente o alla banca non hanno una base da citare.
Quando l'EBITDA è buono: i tre confronti che reggono
Il CNDCEC indica la via: l'EBITDA margin, cioè il rapporto fra EBITDA e ricavi o valore della produzione, «fornisce preziose indicazioni, insieme all'ordine di grandezza dei ricavi, circa la profittabilità economica, la capacità di ripagamento delle obbligazioni sociali nonché la capacità di creare (o distruggere) valore» (pag. 3). Ne discendono tre confronti, tutti relativi.
| Confronto | Domanda | Dove si legge |
|---|---|---|
| Con i ricavi | Quanto margine resta su ogni euro prodotto? | EBITDA margin, insieme alla dimensione dei ricavi |
| Con il debito | In quanti anni il margine ripaga il debito netto? | Rapporto PFN/EBITDA |
| Con gli anni scorsi | Il margine cresce, tiene o si sta assottigliando? | Serie storica dei bilanci, stessa impostazione |
Sul confronto con il debito il CNDCEC ricorda che il rapporto PFN/EBITDA serve alla misurazione del merito creditizio, all'attribuzione del rating e alla scrittura dei covenants nei contratti di finanziamento (pag. 4). FinBeacon lo calcola come grado di indebitamento:
GI = PFN / EBITDA
1.900.000 € / 480.000 €= 4,0 anni
Le fasce con cui il motore giudica questo rapporto sono nella guida su PFN/EBITDA. Qui conta una regola sola: con EBITDA zero o negativo il motore non calcola un tempo di rientro e assegna comunque il giudizio «Critico», perché un margine che non c'è non ripaga nessun debito.
Cosa significa un EBITDA negativo?
Significa che l'attività caratteristica, prima di ammortamenti, interessi e imposte, consuma più risorse di quante ne produca. Con la definizione proposta dal CNDCEC l'EBITDA è la differenza fra valore e costi della produzione dell'art. 2425 c.c. (si apre in una nuova scheda) (A − B), escluse le voci B.10.a, B.10.b e B.10.c (pag. 5). Se è negativo, i ricavi e gli altri componenti dell'area A non bastano a pagare materie, servizi, godimento di beni, personale e oneri diversi di gestione.
Un esempio con importi inventati:
- A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 2.400.000 €
- A.5 Altri ricavi e proventi
- 50.000 €
- B.6 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- -1.100.000 €
- B.7 Servizi
- -700.000 €
- B.8 Godimento di beni di terzi
- -120.000 €
- B.9 Personale
- -560.000 €
- B.11 Variazione delle rimanenze di materie e merci
- -20.000 €
- B.14 Oneri diversi di gestione
- -40.000 €
- EBITDA
- -90.000 €
Dall'EBITDA negativo alla perdita d'esercizio
Sotto l'EBITDA, nello schema dell'art. 2425 c.c., ci sono solo voci che lo riducono o che dipendono dalla gestione finanziaria. Gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni (B.10.a, B.10.b, B.10.c) portano la differenza A − B ancora più in basso; per chiudere in utile servirebbero proventi finanziari (area C) o rivalutazioni (area D) più grandi della perdita operativa. Per un'impresa indebitata l'area C pesa invece in negativo, con gli interessi della voce C.17.
Lo stesso esempio, proseguito fino al risultato prima delle imposte:
- A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 2.400.000 €
- A.5 Altri ricavi e proventi
- 50.000 €
- B.6 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- -1.100.000 €
- B.7 Servizi
- -700.000 €
- B.8 Godimento di beni di terzi
- -120.000 €
- B.9 Personale
- -560.000 €
- B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
- -30.000 €
- B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
- -110.000 €
- B.11 Variazione delle rimanenze di materie e merci
- -20.000 €
- B.14 Oneri diversi di gestione
- -40.000 €
- C.17 Interessi e altri oneri finanziari
- -60.000 €
- Risultato prima delle imposte
- -290.000 €
Una perdita ripetuta erode il patrimonio netto, ed è qui che l'EBITDA negativo smette di essere solo un indicatore e diventa una questione di obblighi degli amministratori (se ne parla più sotto).
Prima di commentarlo: l'impostazione e le componenti eccezionali
Due controlli evitano di leggere come strutturale un EBITDA negativo che non lo è.
- Le voci B.10.d, B.12 e B.13. Nella definizione base del CNDCEC le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti restano fra i costi; altre impostazioni, di matrice internazionale o negoziale, li escludono, con una rettifica positiva dell'EBITDA (pag. 5). Su uno stesso bilancio un accantonamento rilevante può bastare a rendere negativo l'EBITDA in una impostazione e positivo nell'altra: va detto quale si usa.
- Le componenti eccezionali. L'art. 2427 c.c. (si apre in una nuova scheda), primo comma, n. 13, chiede in nota integrativa «l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali». È il primo posto dove cercare un costo che ha portato l'EBITDA sotto zero in un solo esercizio.
Come si costruisce l'EBITDA voce per voce, e come si normalizza, è nella guida sull'EBITDA.
EBITDA negativo vuol dire crisi?
Non da solo. La crisi, per l'art. 2, comma 1, lettera a), CCII (si apre in una nuova scheda), è lo stato che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L'EBITDA è un dato economico e storico: guarda l'esercizio chiuso, non i prossimi dodici mesi, e non è cassa.
Un EBITDA negativo è però, per definizione, uno squilibrio economico-finanziario, cioè proprio ciò che l'art. 3, comma 3, lettera a), chiede agli assetti di rilevare. E la lettera b) dello stesso comma impone di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi: con un margine operativo negativo, quella verifica non si può rimandare. Come si imposta lo spiega la guida sugli adeguati assetti organizzativi.
La cassa può reggere per un po', e il motivo conta
Il CNDCEC descrive l'EBITDA come un tentativo di «approssimare la generazione di cassa, in termini di flusso di cassa operativo» (pag. 3). Un EBITDA negativo con un flusso di cassa operativo ancora positivo è possibile, se l'impresa incassa crediti o allunga i pagamenti; ma se a finanziarla sono i fornitori non pagati, quel flusso coincide con uno dei segnali dell'art. 3, comma 4, lettera b). Come leggere il flusso operativo riga per riga è nella guida sul cash flow operativo.
Quali segnali di crisi si accompagnano a un EBITDA basso?
Quelli che il Codice fissa in cifre sono i quattro dell'art. 3, comma 4, CCII: segnali che, «anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza», agevolano la previsione richiesta dal comma 3. Un margine operativo negativo o in calo è spesso la causa a monte; questi sono gli effetti da cercare.
| Lettera | Segnale (art. 3, comma 4, CCII) |
|---|---|
| a) | Debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni, pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni |
| b) | Debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti |
| c) | Esposizioni verso banche e altri intermediari scadute da più di sessanta giorni, o oltre il limite degli affidamenti da almeno sessanta giorni, purché pari complessivamente ad almeno il cinque per cento del totale |
| d) | Una o più delle esposizioni verso INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione previste dall'art. 25-novies, comma 1 |
Le soglie della lettera d) sono nell'art. 25-novies, comma 1, CCII (si apre in una nuova scheda): per esempio il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali superiori al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di 15.000 euro, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati (lettera a, n. 1), o il debito IVA scaduto e non versato superiore a 5.000 euro e non inferiore al 10 per cento del volume d'affari dell'anno precedente, segnalato comunque sopra i 20.000 euro (lettera c).
Per la tenuta di cassa dei prossimi mesi, che è ciò che la definizione di crisi misura, serve un indicatore prospettico come il DSCR a sei mesi, che si può provare con lo strumento di calcolo gratuito.
Cosa chiede la legge quando l'EBITDA è negativo?
La norma non dice quale rimedio scegliere: dice che bisogna muoversi. L'art. 2086 c.c. (si apre in una nuova scheda), secondo comma, impone all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di «attivarsi senza indugio» per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. L'art. 3 CCII chiede di assumere senza indugio le iniziative necessarie (comma 1) o idonee iniziative (comma 2).
La composizione negoziata non richiede la crisi conclamata
L'art. 12, comma 1, CCII (si apre in una nuova scheda) consente all'imprenditore commerciale e agricolo di chiedere la nomina dell'esperto non solo in stato di crisi o di insolvenza, ma anche soltanto «in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza», quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile. Come funziona il percorso è spiegato nella guida sulla composizione negoziata.
Le perdite e il capitale sociale
Quando le perdite riducono il capitale di oltre un terzo, gli amministratori devono «senza indugio» convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, con una relazione sulla situazione patrimoniale (art. 2446 c.c. (si apre in una nuova scheda) per le S.p.A., art. 2482-bis c.c. (si apre in una nuova scheda) per le S.r.l.). Se entro l'esercizio successivo la perdita non scende sotto il terzo, il capitale va ridotto in proporzione delle perdite accertate. Se il capitale scende sotto il minimo legale, l'assemblea va convocata per ridurlo e ricostituirlo almeno al minimo, o per trasformare la società (art. 2447 c.c. (si apre in una nuova scheda) e art. 2482-ter c.c. (si apre in una nuova scheda)).
Cosa verificare, in quest'ordine
- Il segno e l'impostazione: EBITDA calcolato da A − B più B.10.a, B.10.b e B.10.c, con l'impostazione su B.10.d, B.12 e B.13 dichiarata.
- Le componenti eccezionali: punto 13 della nota integrativa, voci A.5 e B.14. Se l'EBITDA torna positivo senza di esse, dirlo e mostrare entrambi i valori.
- La serie storica: lo stesso EBITDA, con la stessa impostazione, negli esercizi precedenti.
- Il debito: rapporto PFN/EBITDA; con EBITDA zero o negativo non misura un tempo di rientro.
- I segnali dell'art. 3, comma 4, CCII: retribuzioni, fornitori, banche, enti pubblici, sulla situazione più recente disponibile, non solo al 31 dicembre.
- Il patrimonio netto: la perdita dell'esercizio rispetto al capitale sociale, con le soglie degli artt. 2446 e 2447 o 2482-bis e 2482-ter c.c.
- I dodici mesi successivi: la sostenibilità dei debiti richiesta dall'art. 3, comma 3, lettera b), su flussi prospettici e non sul bilancio chiuso.
Per come FinBeacon mette insieme margine, debito e cassa prospettica in un giudizio unico si può vedere il metodo, oppure chiedere una demo.
Fonti
- Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, art. 2 – Definizioni (Normattiva) (si apre in una nuova scheda)
- Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, art. 3 – Adeguatezza delle misure e degli assetti (Normattiva) (si apre in una nuova scheda)
- Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, art. 12 – Composizione negoziata (Normattiva) (si apre in una nuova scheda)
- Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, art. 20 – Sospensione di obblighi e cause di scioglimento (Normattiva) (si apre in una nuova scheda)
- Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, art. 25-novies – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (Normattiva) (si apre in una nuova scheda)
- CNDCEC, documento di ricerca «Nozione di Ebitda e Posizione Finanziaria Netta (PFN) per fini valutativi e negoziali», marzo 2024 (si apre in una nuova scheda)
- Codice civile, art. 2086 – Gestione dell'impresa (Normattiva) (si apre in una nuova scheda)
- Codice civile, art. 2425 – Contenuto del conto economico (Normattiva) (si apre in una nuova scheda)
- Codice civile, art. 2427 – Contenuto della nota integrativa (Normattiva) (si apre in una nuova scheda)
- Codice civile, art. 2446 – Riduzione del capitale per perdite (Normattiva) (si apre in una nuova scheda)
- Codice civile, art. 2447 – Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (Normattiva) (si apre in una nuova scheda)
- Codice civile, art. 2482-bis – Riduzione del capitale per perdite (Normattiva) (si apre in una nuova scheda)
- Codice civile, art. 2482-ter – Riduzione del capitale al disotto del minimo legale (Normattiva) (si apre in una nuova scheda)
Alessandro Di Lonardo
Fondatore di FinBeacon
Ha fondato FinBeacon, il software di analisi di bilancio e allerta crisi per gli studi commercialisti.
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